Nueva reunión para organizar el desfile de carros de las Fiestas de la Vendimia

Resumen


L#x2019;ingresso regolare nel territorio dello Stato - Visto di ingresso: considerazioni generali - I fatti ostativi al rilascio e diniego del visto - I visti Schengen uniformi (V.S.U.) - I visti nazionali (V.N.)- I visti a validità territoriale limitata (V.T.L.) - Il respingimento dello straniero - Divieti di espulsione - L#x2019;espulsione dello straniero - L#x2019;espulsione ministeriale - L#x2019;espulsione giudiziaria: a titolo di misura di sicurezza - I respingimenti e le espulsioni dello straniero, nel #x201c;pacchetto sicurezza#x201d;: analisi del contenuto - Per una #x201c;visione d#x2019;insieme#x201d;. Le modifiche apportate dalla legge 271/2004. Le innovazioni nel campo del diritto penale sostanziale per le violazioni commesse dallo straniero espulso

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Extracto


Nueva reunión para organizar el desfile de carros de las Fiestas de la Vendimia

1. L#x2019;ingresso regolare nel territorio dello Stato

L#x201f;ordinamento internazionale riconosce a ciascun cittadino il diritto di emigrare senza, tuttavia, qualificare in termini di diritto soggettivo la facoltà di immigrare. In effetti, l#x201f;ingresso dello straniero nel territorio dello Stato italiano è subordinato alla sussistenza ed alla valutazione di tutta una serie di requisiti soggettivi e oggettivi, in ordine ai quali la pubblica amministrazione opera con una specifica ed ampia discrezionalità 69 ; circostanza che ha indotto la giurisprudenza ad escludere la configurabilità in capo allo straniero di una posizione di diritto soggettivo all#x201f;ingresso nel territorio statuale, qualificando la sua posizione giuridica come interesse legittimo70.

L#x201f;art. 4 t.u. imm.71, come modificato dall#x201f;art. 2, d.lg. 8.1.2007, n. 5, illustra i requisiti minimi richiesti allo straniero per il suo ingresso regolare nel territorio dello Stato72.

Come si evince, la legge pone per lo straniero una serie di condizioni positive, ossia che devono necessariamente sussistere ai fini del regolare ingresso, e negative, ossia la presenza delle quali si pone come ostacolo all#x201f;ingresso nel territorio dello Stato73. Più nello specifico, sono condizioni di carattere positivo: il possesso di passaporto in corso di validità od altro titolo di viaggio; il possesso del visto di ingresso, ove richiesto; il possesso di adeguata documentazione giustificativa delle finalità e condizioni del soggiorno, nonché della disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento durante la permanenza in Italia74; in ultimo, è necessario che lo straniero acceda in Italia attraverso un valico di frontiera (esterna) appositamente istituito75.

Sono invece condizioni di carattere negativo: l#x201f;essere lo straniero considerato una minaccia per l#x201f;ordine pubblico76 o la sicurezza dello Stato77, l#x201f;essere stato destinatario di pregresse espulsioni o segnalazioni ai fini della non ammissibilità in area di Schengen; l#x201f;aver riportato condanne78, anche se patteggiate79, per gravi reati per cui sia previsto l#x201f;arresto in flagranza di reato.

2. Visto di ingresso: considerazioni generali

Il visto d#x201f;ingresso è il primo documento rilasciato dalle autorità italiane di cui lo straniero, in via generale, deve munirsi prima di entrare nel territorio dello Stato. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati80. Per soggiorni di durata superiore ai novanta giorni è sempre richiesto il visto di ingresso, a meno che lo straniero non sia già in possesso di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno; nel qual caso non sussiste l#x201f;obbligo di farsi rilasciare un nuovo visto di ingresso, essendo sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una semplice comunicazione all#x201f;autorità di frontiera81.

Per soggiorni di durata inferiore a novanta giorni determinati esclusivamente da motivi di affari, turismo, missione, invito e gara sportiva, il visto di ingresso non è obbligatorio per i cittadini di paesi con cui l#x201f;Italia abbia sottoscritto accordi bilaterali. In forza di ciò, attualmente sono esonerati dall#x201f;obbligo del visto (alle condizioni sopra dette in ordine a durata e motivi) i cittadini dei seguenti paesi: Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Singapore, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela.

3. I fatti ostativi al rilascio e diniego del visto

I requisiti di carattere negativo, ossia le condizioni in presenza delle quali non è consentito allo straniero di fare ingresso né di soggiornare nel territorio dello Stato, sono anche i fattori ostativi al rilascio del visto d#x201f;ingresso.

Pertanto, non può ottenere il visto di ingresso lo straniero che: 1) è considerato una minaccia per l#x201f;ordine pubblico o la sicurezza dello Stato82 o di uno dei Paesi con i quali l#x201f;Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. La recente novella dell#x201f;art. 4, 3° co., t.u. imm. introdotto con l#x201f;art. 2, d.lg. 8.1.2007, n. 5 ha stabilito che, per lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, la minaccia per l#x201f;ordine pu...

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